Tribunale di Ascoli Piceno, 1 aprile 2011, n. 362
Lavoro (rapporto) – Contratto a termine – Sostituzione personale in ferie – Mancata indicazione dei nominativi delle persone da sostituire – Causale generica - Violazione onere di specificità – Conversione in contratto a tempo indeterminato.
Lavoro (rapporto) – Contratto a termine illegittimo – Risarcimento del danno predeterminato ex art. 32, c. 5, legge n. 183 del 2010 – Applicazione ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore – Spettanza – Aliunde perceptum – Esclusione.
L’art. 1, comma 2, dlgs. n. 368 del 2001, prevede che l’apposizione del termine deve risultare da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni legittimanti l’assunzione a tempo determinato, indicate in termini generali al comma 1 del medesimo articolo. L’indicazione quale ragione dell’assunzione a tempo determinato per “sostituzione dei dipendenti assenti per ferie” è generica ed in contrasto con l’onere di specificità, dovendo invece essere esplicitata, sia pur sinteticamente, la concreta situazione di fatto, con l’indicazione del nome della persona da sostituire e la ragione dell’assenza.
Le disposizioni introdotte dal comma 5 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato lavoro) sono espressamente applicabili ai giudizi in corso, con conseguente conversione del contratto a termine viziato in contratto a tempo indeterminato sin dalla data di inizio della prestazione lavorativa, con obbligo di riammissione in servizio del lavoratore e corresponsione del risarcimento del danno nella misura predeterminata dalla succitata norma, con esclusione di applicazione dell’aliunde perceptum.