Corte di Giustizia Europea c-290/12 del 11 aprile 2013
La direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato a tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che non si applicano né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un’agenzia di lavoro interinale né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice.
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza c-290/12 del 11 aprile 2013, nella causa Della Rocca contro Poste Italiane spa, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli, con decisione del 29 maggio 2012, ha sostanzialmente affermato che il lavoro a termine e la somministrazione di manodopera sono due contratti regolati in modo diverso dal diritto comunitario, per cui non è possibile disciplinare il lavoro somministrato con le regole del contratto a tempo determinato. Nel caso in esame un lavoratore aveva concluso con Obiettivo Lavoro SpA tre contratti di lavoro a tempo determinato successivi, in forza dei quali era stato messo a disposizione della Poste Italiane come portalettere, al fine di provvedere alla sostituzione del personale assente addetto al servizio recapito presso la regione Campania. Ritenendo che i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato fossero «generici e insussistenti» e che la proroga della stessa non fosse motivata, il lavoratore aveva adito il Tribunale di Napoli, al fine di far accertare che, essendo detta somministrazione irregolare, il suo rapporto di lavoro con la Poste Italiane era un rapporto a tempo indeterminato.La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle clausole 2 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).La Corte di Giustizia evidenzia che le parti contraenti dell’accordo quadro hanno inteso, tramite la sua conclusione, migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonché creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.Il quarto comma del preambolo dell’accordo quadro è redatto nei termini seguenti:«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale. È intenzione delle parti considerare la necessità di un analogo accordo relativo al lavoro interinale».Nella direttiva 2008/104 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, i considerando da 5 a 7 relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327, pag. 9), sono formulati nei termini seguenti:«(5) Nel preambolo dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (…) le parti firmatarie hanno dichiarato che intendono valutare la necessità di un accordo analogo per il lavoro tramite agenzia interinale e hanno deciso di non inserire i lavoratori tramite agenzia interinale nella direttiva sul lavoro a tempo determinato”.Dalla decisione di rinvio emerge che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto riguarda il contratto di lavoro a tempo determinato concluso con un’agenzia di lavoro interinale, deroga al decreto legislativo n. 368/01, in quanto prevede che a tali contratti di lavoro possa essere apposto un termine e che essi possano essere prorogati senza giustificazione, secondo una disciplina che rientra nel diritto ordinario soltanto indirettamente.L’articolo 20, paragrafo 4, del decreto legislativo n. 276/03 prevede che la somministrazione di lavoro a tempo determinato sia ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico o produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere l’individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato, anche in misura non uniforme.L’articolo 27 del decreto legislativo n. 276/03 prevede che, quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 di tale decreto legislativo, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale notificato anche soltanto all’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.Nella decisione di rinvio il Tribunale di Napoli spiega che dal citato articolo 22 emerge che, in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, la legislazione nazionale non pone limitazioni alla reiterazione di contratti di lavoro a termine per le agenzie di lavoro interinale. Infatti, mentre il decreto legislativo n. 368/01 prevede che la causalità del contratto e della sua proroga attengano alle esigenze del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 276/03 consente la conclusione di contratti di lavoro a termine, ove il contratto di somministrazione di lavoro sia stato anch’esso concluso a termine. Solo quest’ultimo contratto, in forza degli articoli 20, paragrafo 4, e 27, paragrafo 1, del decreto legislativo n. 276/03, dev’essere giustificato da esigenze tecniche, organizzative o produttive.Il Tribunale di Napoli dubita tuttavia della compatibilità di tale normativa con la clausola 5 dell’accordo quadro e chiede in sostanza se la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro debbano essere interpretati nel senso che si applicano al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un’agenzia di lavoro interinale e al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice.Ad avviso della Corte, nella specie si deve necessariamente constatare che l’esclusione che compare nel preambolo dell’accordo quadro è riportata nella clausola 3, punto 1, di quest’ultimo, secondo la quale soltanto il rapporto di lavoro concluso «direttamente» con il datore di lavoro rientra nell’ambito di tale accordo quadro. Inoltre, la somministrazione di lavoratori interinali costituisce una costruzione complessa e specifica del diritto del lavoro che implica, come risulta dai punti 32 e 37 della presente sentenza, un duplice rapporto di lavoro tra, da un lato, l’agenzia di lavoro interinale e il lavoratore interinale, e, dall’altro, quest’ultimo e l’impresa utilizzatrice, nonché un rapporto di somministrazione tra l’agenzia di lavoro interinale e l’impresa utilizzatrice. Orbene, l’accordo quadro non contiene disposizioni vertenti su questi aspetti specifici. Ne consegue che i rapporti di lavoro a tempo determinato di un lavoratore interinale messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice da un’agenzia di lavoro interinale non rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro, e pertanto nemmeno in quello della direttiva 1999/70.Infatti, secondo l’interpretazione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro i rapporti di lavoro a tempo determinato di un lavoratore interinale messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice da un’agenzia di lavoro interinale non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva e dell’accordo quadro.Ai quesiti proposti nell’ordinanza di rinvio dal Tribunale di Napoli, la Corte risponde affermando che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro devono essere interpretati nel senso che non si applicano né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un’agenzia di lavoro interinale né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice.
Una decisione che certamente influenzerà e modificherà il prevalente orientamento giurisprudenziale nazionale circa la conversione in contratto a tempo indeterminato dei contratti di somministrazione illegittimi in base alla disciplina del contratto a tempo determinato, ritenuta non applicabile.