TAR Marche, 16 maggio 2011 n. 339
Con sentenza 12-16 maggio 2011, n. 339, il TAR Marche ha accolto il ricorso di un dipendente di una Zona Territoriale dell’ASUR Marche il quale, all’esito del mancato superamento di una procedura concorsuale interna di progressione verticale, denunciava, tra i vari motivi di illegittimità della procedura, che il Presidente della Commissione d’esame ricopriva la doppia carica politica sia di consigliere comunale di un comune locale sia la carica di Presidente della Comunità Montana.
Il Giudice amministrativo, dopo aver rilevato l’esistenza di pronunce in senso contrario, tuttavia ha ritenuto che la titolarità di suddette cariche da parte del Presidente di Commissione, configuri la violazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, ancorché trattasi di cariche svolte presso diversa amministrazione. L’articolo succitato prevede che “3.Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
omissis..
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”.
E’ dunque evidente che il citato art. 35 si riferisca indistintamente a tutte le “cariche politiche”, senza possibilità di distinguere all’interno di esse. Applicando l’art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile, secondo il famoso brocardo latino “ubi lex voluit dixit, ubi colui tacuit”, il Tar Marche ha evidenziato che il collegamento tra cariche politiche di enti diversi sussiste in ogni caso, grazie al rapporto che lega gli aderenti ai partiti politici o comunque da questi ultimi sostenuti e designati, il che rende legittimo il sospetto di imparzialità anche nei confronti di colui che rivesta una carica politica del tutto estranea all’ente che bandisce il concorso, in coerenza al principio di distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e l’attività generale, secondo cui è preclusa all’organo politico inferirsi nella seconda.
Conseguentemente sono stati annullati tutti gli atti adottati dalla commissione d’esame nell’illegittima composizione, nonché i successivi conseguenti ai primi.
La sentenza in questione rileva poiché trattasi di una delle pochissime decisioni inerenti specificamente la commistione tra potere politico ed attività amministrativa, che ha avuto indubbiamente il “coraggio” (sia consentita l’espressione) di andare aldilà delle mera forma del dato normativo, con l’affermazione (implicita) del diritto di ciascun concorrente di essere giudicato in piena serenità, senza avere dubbi di parzialità, quantomeno dal punto di vista di possibili ingerenze politiche.