Corte di Appello Ancona, 25.3.2009 n.123
Previdenza ed assistenza – Assegno invalidità civile - Incollocamento – Elemento costitutivo – Iscrizione tardiva nelle liste di collocamento – Spostamento decorrenza – Applicazione art.149 dip.att.cpc – Retroattività art.1, comma 25, l. n.247 del 2007 – Esclusione.
Il requisito dell’incollocamento (come quello reddituale) integra un elemento costitutivo del diritto all’assegno mensile di invalidità civile; in particolare esso, in mancanza di prova tempestivamente fornita dell’iscrizione nelle apposite liste speciali, non può essere altrimenti dimostrato. L’iscrizione tardiva nelle liste speciali di collocamento, ai sensi dell’art.149 disp.att.cpc, determina lo spostamento della decorrenza al momento del perfezionamento dell’iscrizione succitata.
La legge n.247 del 2007, art.1, comma 35, nella parte in cui prevede l’abrogazione dell’obbligo di iscrizione nelle liste speciali di collocamento ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile, non è applicabile con efficacia retroattiva.